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Antonio Trifone - GIUSTIZIA: CARENZE SEZIONE LAVORO VIBO, AVVOCATI SCRIVONO A CSM
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Antonio Trifone - L’avvocato può avere i tabulati telefonici di un’altra persona?
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| Antonio Trifone |
Ma procediamo con ordine e, per comprendere meglio le implicazioni della sentenza, facciamo un esempio.
Immaginiamo che un marito e una moglie decidano di separarsi e lui, cercando tracce dell’infedeltà di lei, chieda al proprio avvocato di farsi rilasciare i tabulati telefonici che attesterebbero una serie di telefonate verso un particolare numero. L’avvocato presenta la domanda alla compagnia del telefono cellulare con cui la donna ha sottoscritto l’abbonamento; per maggiore scrupolo, oltre ad allegare la copia del mandato conferitogli dal cliente, giustifica la richiesta con la necessità di dover difendere i diritti di quest’ultimo in un contenzioso davanti al tribunale. La compagnia adempie alla richiesta e rivela tutti i numeri di telefono contattati dall’intestatario dell’utenza. Poteva farlo? E in caso negativo, può il cliente della società del telefono chiedere un risarcimento?
La risposta che dà la Corte dei Diritti dell’Uomo è chiara: i tabulati telefonici sono dati sensibili, perché contengono informazioni personali (servizi attivi, costi, numeri contattati dall’interessato). Pertanto il gestore telefonico non può fornirli all’avvocato di controparte (che non ha alcuna autorità per richiederli) per usarli in giudizio contro la stessa. Si tratterebbe, altrimenti, di un grave caso di lesione della privacy.
Solo in due casi la società telefonica è autorizzata a fornire i tabulati telefonici:
se c’è il consenso del proprio cliente;
se c’è un ordine del giudice.
Infatti chi gestisce tali dati sensibili è obbligato a divulgarli solo in presenza di una decisione giudiziaria e non per la semplice richiesta di un legale.
Con la conseguenza che, se la società telefonica rivela dati dell’utenza altrui in assenza di tali presupposti, è tenuta a risarcire il danno all’intestatario.
In Italia la segretezza delle conversazioni e della corrispondenza è garantita dalla Costituzione. Nel concetto di «corrispondenza» può farsi rientrare anche la conversazione telefonica. È severamente vietato divulgare i dati personali, ivi compresi quindi anche quelli telefonici salvo che non vi sia il consenso dell’interessato ed essi fossero già noti prima della richiesta di accesso.
Il diritto di accesso, in generale, riguarda solo i dati in possesso della pubblica amministrazione. Anche in questo caso, però, nonostante le novità introdotte dal Foia (Freedom of Information Act), c’è sempre un limite costituito dai dati sensibili dell’interessato (ad esempio, la documentazione medica).
Le società private, invece, a differenza della P.A., sono tenute al segreto dei dati dei propri clienti e non possono consentire a terzi l’estrazione di copia.
Nessun avvocato ha quindi la possibilità di richiedere ed ottenere dati sensibili o meno dalle autorità o da privati. Anche se la richiesta viene motivata con «esigenze di giustizia». Tra tali dati sensibili vi rientrano i tabulati telefonici, contenendo informazioni sulle conversazioni telefoniche tra l’interessato/cliente e terzi (date, orario, durata, costi, servizi attivi etc.): si tratta di dati sensibili, coperti da privacy e che, come tali, possono essere accessibili e divulgati solo col consenso dell’interessato o su ordine di un giudice.
Fonte: www.laleggepertutti.it
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