mercoledì 29 marzo 2017

Antonio Trifone - L’avvocato può avere i tabulati telefonici di un’altra persona?

Antonio Trifone
Antonio Trifone
I tabulati telefonici sono coperti da privacy: solo il consenso dell’intestatario dell’utenza o un ordine del giudice può obbligare la compagnia telefonica a fornirli a terzi. Diversamente, il segreto deve essere totale. Lo ha chiarito poche ore fa la Corte Europea dei diritti dell’Uomo [1], con ciò tranquillizzando tutti i titolari di un contratto di linea fissa o mobile. La conseguenza della sentenza in commento è abbastanza chiara: neanche l’avvocato può avere i tabulati telefonici di un’altra persona, neanche se motiva la richiesta con «esigenze di giustizia» trattandosi del futuro avversario in una causa.
Ma procediamo con ordine e, per comprendere meglio le implicazioni della sentenza, facciamo un esempio.

Immaginiamo che un marito e una moglie decidano di separarsi e lui, cercando tracce dell’infedeltà di lei, chieda al proprio avvocato di farsi rilasciare i tabulati telefonici che attesterebbero una serie di telefonate verso un particolare numero. L’avvocato presenta la domanda alla compagnia del telefono cellulare con cui la donna ha sottoscritto l’abbonamento; per maggiore scrupolo, oltre ad allegare la copia del mandato conferitogli dal cliente, giustifica la richiesta con la necessità di dover difendere i diritti di quest’ultimo in un contenzioso davanti al tribunale. La compagnia adempie alla richiesta e rivela tutti i numeri di telefono contattati dall’intestatario dell’utenza. Poteva farlo? E in caso negativo, può il cliente della società del telefono chiedere un risarcimento?


La risposta che dà la Corte dei Diritti dell’Uomo è chiara: i tabulati telefonici sono dati sensibili, perché contengono informazioni personali (servizi attivi, costi, numeri contattati dall’interessato). Pertanto il gestore telefonico non può fornirli all’avvocato di controparte (che non ha alcuna autorità per richiederli) per usarli in giudizio contro la stessa. Si tratterebbe, altrimenti, di un grave caso di lesione della privacy.

Solo in due casi la società telefonica è autorizzata a fornire i tabulati telefonici:
se c’è il consenso del proprio cliente;
se c’è un ordine del giudice.

Infatti chi gestisce tali dati sensibili è obbligato a divulgarli solo in presenza di una decisione giudiziaria e non per la semplice richiesta di un legale.
Con la conseguenza che, se la società telefonica rivela dati dell’utenza altrui in assenza di tali presupposti, è tenuta a risarcire il danno all’intestatario.

In Italia la segretezza delle conversazioni e della corrispondenza è garantita dalla Costituzione. Nel concetto di «corrispondenza» può farsi rientrare anche la conversazione telefonica. È severamente vietato divulgare i dati personali, ivi compresi quindi anche quelli telefonici salvo che non vi sia il consenso dell’interessato ed essi fossero già noti prima della richiesta di accesso.
Il diritto di accesso, in generale, riguarda solo i dati in possesso della pubblica amministrazione. Anche in questo caso, però, nonostante le novità introdotte dal Foia (Freedom of Information Act), c’è sempre un limite costituito dai dati sensibili dell’interessato (ad esempio, la documentazione medica).
Le società private, invece, a differenza della P.A., sono tenute al segreto dei dati dei propri clienti e non possono consentire a terzi l’estrazione di copia.
Nessun avvocato ha quindi la possibilità di richiedere ed ottenere dati sensibili o meno dalle autorità o da privati. Anche se la richiesta viene motivata con «esigenze di giustizia». Tra tali dati sensibili vi rientrano i tabulati telefonici, contenendo informazioni sulle conversazioni telefoniche tra l’interessato/cliente e terzi (date, orario, durata, costi, servizi attivi etc.): si tratta di dati sensibili, coperti da privacy e che, come tali, possono essere accessibili e divulgati solo col consenso dell’interessato o su ordine di un giudice.

Fonte: www.laleggepertutti.it

giovedì 9 marzo 2017

Antonio Trifone - Giustizia, i ‘Perry Mason’ dell’Umbria: i grandi casi mediatici visti e raccontati dagli avvocati

Antonio Trifone
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Il sogno di indossare la toga e di diventare avvocato è nato da bambino. E non si è fermato davanti alle difficoltà di studiare lontano da casa e inserirsi in una ‘piazza’ difficile come quella di Perugia. L’avvocato Vincenzo Bochicchio, però, ce l’ha fatta, specializzandosi nella difesa degli stranieri alle prese con la legge italiana. E questo è il suo racconto.

Perché e quando hai scelto di diventare avvocato?

«Decisi che sarei diventato avvocato penalista da bambino. Ero totalmente affascinato, infatti, da un nostro lontano parente che era un avvocato penalista e sognavo di diventare come lui. Quel sogno ha illuminato il mio tragitto negli anni che seguirono».

Gli inizi, com’è stato?

«Credo che l’inizio della carriera da avvocato sia difficile per tutti, forse un po’ più difficoltoso per coloro che come me sono soli, perché fuori sede e senza il sostegno od il conforto della famiglia. Consiglio, tuttavia, ai colleghi più giovani di darsi un sogno e di trascorrere tutto il resto del tempo a crederci».

I primi processi importanti?

«I miei primi processi furono e rimarranno forse i più importanti della mia carriera per il carico emozionale con cui li ho vissuti. L’importanza di quelle vicende giudiziarie, infatti, era nell’intensità del mio impegno e nel tormento delle mie paure di non essere all’altezza del compito professionale che mi attendeva. Ricordo con dolcezza quelle emozioni e con simpatia anche quegli assistiti, colpevoli o innocenti che fossero».

Nel tempo ti sei specializzato sugli stranieri, a Perugia com’è la situazione?

«Mi specializzai sugli stranieri, perché la ritenevo un tipo di clientela ‘meritocratica’. Scherzi a parte, la situazione della città di Perugia nell’ultimo ventennio non credo sia cambiata molto: da studente universitario, infatti, abitai per un paio di anni nel palazzo del Mc Donald in via Mario Angeloni e ricordo che la piazza del Bacio di Fontivegge era già un luogo ove si spacciava droga alla luce del sole. Credo che nell’epoca in cui viviamo dovremo abituarci alla presenza di stranieri più o meno irregolari: ne arrivano circa 160mila all’anno e per un motivo o per l’altro la maggior parte di loro finiranno per rimanere in Italia. Ritengo, tuttavia, che limitarsi ad attribuire esclusivamente a loro la responsabilità del degrado e della diffusione delle sostanze stupefacenti e in città sia un atteggiamento ipocrita. Occorrerebbe puntare il faro su chi le acquista sostanze stupefacenti piuttosto che su chi le vende. L’uso esclusivamente personale di sostanze stupefacenti, infatti, non è reato, ma, a mio avviso, resta un’istigazione a commetterlo».

Tra i tanti procedimenti di cui ti sei occupato ce ne sono alcuni, tipo le varie Termopili, che hanno fatto scuola sia sul versante delle indagini sia in tribunale, che esperienza è stata?

«L’esperienza di quel tipo di procedimenti penali mi ha dato occasione di riscontrare la preparazione, il sacrificio e la abnegazione degli inquirenti. Le riforme legislative che si sono succedute nel tempo in materia di sostanze stupefacenti, infatti, avevano, a mio avviso, il fine di scongiurare il sovraffollamento carcerario ed hanno reso il cosiddetto ‘spaccio da strada’ meno grave di quello che era in precedenza. Gli inquirenti, quindi, per carcere anche di venire incontro al malcontento della cittadinanza di Perugia, si sono dovuti adeguare ed hanno dovuto sviluppare tecniche di indagine molto più complesse rendendo a noi avvocati più difficoltosa l’attività professionale nelle aule del Tribunale».

Spesso ti sei trovato al centro di casi mediatici, qual è il rapporto tra giustizia e media?

«Il rapporto tra giustizia e media lo sintetizzerei così: i giudici hanno l’obiettivo di rispettare la legge come interpretata negli anni dalla Corte di Cassazione, mentre i giornalisti hanno l’obiettivo di ricercare la notizia più interessante. Spesso il rispetto del dettato normativo da parte di un giudice diventa una notizia clamorosa. Il problema sorge quando l’opinione pubblica si limita a recepire la notizia senza approfondirne le ragioni».

Verità fattuale, verità giudiziaria e racconto giornalistico, tre modi di vedere lo stesso fatto?

«Ricordo sempre una frase che il giudice Paolo Borsellino pronunciò durante un incontro con gli studenti credo di una scuola media di Palermo: ‘Se un politico viene assolto dall’accusa di essere un mafioso, non significa che quel politico non sia mafioso, ma che noi non siamo stati sufficientemente bravi a dimostrarlo’. Questa la differenza tra verità storica e verità processuale. Il racconto giornalistico, a mio modesto avviso, aggiunge ad entrambe un po’ di fantasia».


Fonte: http://www.lanotiziaquotidiana.it

martedì 7 marzo 2017

Antonio Trifone - Cittadella della giustizia a Bologna, avvocati sul piede di guerra contro ministero e demanio

 Antonio Trifone
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Le toghe convocano una riunione contro la decisione di realizzare la struttura all'ex area militare della Stamoto


Fonte: http://bologna.repubblica.it

lunedì 6 marzo 2017

Antonio Trifone - Indagini difensive, già al lavoro il pool di avvocati

Antonio Trifone
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I legali della Clinica Michelangelo avviano una indagine difensiva per dimostrare la regolarità dell’attività della struttura sanitaria al secondo piano del Delta Center.

Fonte: http://lanuovasardegna.gelocal.it

sabato 4 marzo 2017

Antonio Trifone - Davigo, un terzo avvocati Ue sono italiani

Antonio Trifone
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“Un terzo degli avvocati dell'Unione europea sono italiani. Traggano loro le conclusioni prima che le tragga l'Unione europea”. Lo ha detto oggi a Torino il presidente dell'Anm, Piercamillo Davigo, dopo aver preso parte a una iniziativa di 'Autonomia e Indipendenza'.
Nel corso del suo intervento Davigo aveva ribadito la sua idea che “non si riduce il numero dei processi se non si riduce il numero degli avvocati” e che “bisognerebbe introdurre il numero chiuso nelle facoltà di giurisprudenza. Ci vorranno cinquant'anni ma almeno si comincia”.

Fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com

mercoledì 1 marzo 2017

Antonio Trifone - PAT: on line i nuovi moduli di deposito

Antonio Trifone
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La Giustizia amministrativa ha rilasciato la versione 2.01 dei Moduli di deposito per il processo amministrativo telematico, insieme con le relative Istruzioni.

E’ importante fare attenzione alla circostanza che dal 26 febbraio il sistema non accetterà depositi compilati secondo le vecchia versione dei moduli.

E’ molto importante leggere le Istruzioni, che segnalano nel dettaglio i nuovi adempimenti.

Per esempio i nomi dei file non potranno essere più lunghi di 100 caratteri per “evitare problemi nelle elaborazioni successive”; oppure la notazione relativa al campo dell’anno del deposito: quando si deposita un modulo che richiede l’indicazione dell’NRG del ricorso, viene controllato che l’anno sia maggiore al 2016. Questo per prevenire l’invio di depositi su ricorsi per i quali non si applica la normativa relativa al Processo telematico. Questo controllo decadrà dal 1 gennaio 2018; a quella data tutti gli atti dovranno essere depositati in via telematica.

Le Istruzioni riguardano ogni specifico Modulo di deposito: quello per il ricorso, quello per l’atto, quello per istanze ante causam, quello per le richieste in segreteria.

Fonte: http://www.altalex.com